E’ il coniuge non colpevole a dover richiedere l’imputabilità della separazione al giudice da parte (come previsto dall’articolo 151 del codice civile).
I motivi più frequenti per cui si ricorre ad una separazione giudiziale e anche alla separazione con addebito, riguardano per lo più casi di tradimento.
Chiariamo subito per i lettori che ancora non lo sanno, che l’infedeltà coniugale non rappresenta più un reato, sin dalle due sentenze della Corte Costituzionale (n.126/1968 e n.147/1969) che hanno dichiarato illegittimi gli articoli 559 e 560 del Codice Penale. Un tempo tradire equivaleva a commettere un reato. La violazione del dovere di fedeltà aveva una così tale importanza da porre in atto due tipi di conseguenze penali (artt. 559 e 560 codice penale).
Il reato di adulterio a carico di una moglie infedele al marito prevedeva la pena della reclusione fino a un anno (art. 559 codice penale).
Mentre il reato a carico del marito che avesse una concubina con cui tradire la moglie era punito con una reclusione fino a due anni (art. 560 codice penale).
Dal punto di vista penale non ci sono più simili pene da scontare, ma sul piano giuridico l’infedeltà resta più che rilevante, e può avere importanti conseguenze sul piano civilistico. Infatti il dovere di fedeltà coniugale – nel senso della lealtà e impegno reciproco dei due coniugi – si sostanzia nell’impegno di non tradire l’uno la fiducia dell’altro.
In caso di separazione giudiziale richiesta da uno dei due coniugi per aver subito il tradimento, e qualora l’infedeltà sia stata la causa principale che ha dato origine al deterioramento del matrimonio e alla conseguente intollerabilità della convivenza, opportunamente testimoniata da prove certe e inconfutabili, vi possono essere le condizioni di una causa di addebito della separazione a carico del coniuge infedele.
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In pratica, detto in soldoni, se vi sono le condizioni di una separazione giudiziale, ove le condizioni critiche della convivenza tra i due coniugi sia determinata da comportamenti di quello che ha violato i doveri del matrimonio (ex art.143 Codice Civile), il coniuge tradito può richiedere al Giudice di addebitare all’altro le spese della separazione.
L’addebito della separazione acquista il valore di una sanzione vera e propria contro la violazione dei doveri familiari e coniugali da parte del coniuge traditore.
L’elemento che sancisce la sussistenza dei requisiti per richiedere una separazione legale giudiziale è proprio l’intollerabilità della prosecuzione delle convivenza tra marito e moglie a causa del tradimento. Prima di allora non devono esserci prove a carico di una crisi in corso non collegata in alcuna maniera alla presenza di un amante.
Il Giudice dovrà valutare le condizioni di addebitamento non semplicemente basandosi sulla inadempienza dei doveri coniugali, ma dovrà mostrare il nesso di causalità tra il comportamento di un coniuge e l’intollerabilità da parte dell’altro a proseguire nella convivenza. Una corretta analisi e valutazione del contesto familiare sarà opportuna per decidere e giudicare infine se la convivenza sia intollerabile e ormai pregiudicata e in quale misura il “reato” sia condizionante.
L’addebito della separazione non può costituirsi solo sulla inosservanza dei doveri coniugali, ma richiede la prova che la crisi coniugale ormai sancita sia esclusivamente connessa al comportamento che ha rotto il patto di fedeltà e lealtà da parte di uno dei coniugi. Deve cioè sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti “incriminanti” e addebitati e il verificarsi dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Riassumendo le cause di addebito della separazione possono avvenire nel caso in cui uno dei due coniugi abbia una relazione extraconiugale e nel caso in cui l’infedeltà costituisca una grave offesa all’altro coniuge.