Ad illustrare tali spunti è l’art. 17-quinquies del dl 18/2016, convertito nella legge n. 49 dell’8 aprile 2016, in vigore dal 15 aprile, e la circolare del 14 gennaio 2016 del Ministero dell’Interno, dedicata proprio al pagamento elettronico delle multe.
E siccome – affermava il quotidiano Italia Oggi qualche giorno fa – per la pubblica amministrazione è necessario individuare delle linee di confine chiare, a parere dell’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale occorre che l’argine temporale utile a garantire l’efficacia liberatoria del pagamento scontato o ridotto delle sanzioni sia un dato certo, indipendente dai meccanismi bancari o da questioni non controllabili.
Con la novità entrata in vigore qualche giorno fa, si potrà disporre di una tolleranza temporale di 2 giorni per i tradizionali bonifici online: “il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento” – si legge nel provvedimento.